Art. 14 della Legge Biagi
Grazie a una convenzione con la Provincia di Treviso e un’azienda privata, come previsto dall’art.14 del D.Lgs. n.276/03 attuativo della Legge Biagi, impegniamo lavoratori iscritti alle liste protette in attività di assemblaggio.
In base all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 276/03 attuativo della Legge Biagi, è possibile stipulare una convenzione tra Servizi per l’Impiego, azienda profit e cooperativa sociale (come Terra Fertile) per favorire l’inserimento di lavoratori con disabilità e con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Nella convenzione si obbliga l’azienda a conferire una commessa di lavoro di un determinato valore alla cooperativa sociale. La cooperativa, dal canto proprio, si obbliga ad assumere almeno un disabile, individuato dai servizi competenti. Il Centro per l’Impiego assicura che i disabili assunti dalla cooperativa siano conteggiati come se fossero assunti dall’azienda, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.